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Regolamento imballaggi PPWR: cosa cambia per l'ecommerce
Il packaging ecommerce sta per cambiare radicalmente. Il regolamento europeo PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) introduce nuove regole su riciclabilità, riutilizzo e riduzione dei materiali di imballaggio che coinvolgono direttamente ogni merchant che spedisce pacchi in Europa.
TL;DR, Il regolamento (UE) 2025/40, noto come PPWR, è in vigore dall'11 febbraio 2025 e si applica dal 12 agosto 2026, con obblighi che arrivano a scaglioni fino al 2040. Per i merchant ecommerce gli obblighi principali partono dal 2030: spazio vuoto nei pacchi al massimo del 50%, imballaggi riciclabili e una quota minima di plastica riciclata. L'etichetta UE sui materiali arriva dal 12 agosto 2028 al più presto. Chi si adegua in anticipo trasforma un obbligo in vantaggio competitivo.
Per i brand D2C italiani, ignorare il PPWR non è un'opzione. Le sanzioni sono significative e i consumatori sono sempre più attenti alla sostenibilità.
Cos'è il PPWR: il regolamento in breve
Il PPWR, Packaging and Packaging Waste Regulation, è il regolamento (UE) 2025/40, che sostituisce la precedente direttiva sugli imballaggi (94/62/CE), abrogata dal 12 agosto 2026. A differenza della direttiva, che lasciava ampi margini di recepimento ai singoli Stati, il regolamento è direttamente applicabile in tutti i paesi UE senza necessità di trasposizione nazionale.
Il Parlamento europeo ha approvato la sua posizione il 24 aprile 2024 e il Consiglio ha dato il via libera il 16 dicembre 2024. Il regolamento porta la data del 19 dicembre 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE il 22 gennaio 2025, è in vigore dall'11 febbraio 2025 e si applica dal 12 agosto 2026 (art. 71). Fra gli obiettivi, ogni Stato membro deve ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite rispetto al 2018 almeno del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040 (art. 43).
Perché il PPWR riguarda direttamente gli ecommerce
Nei considerando del regolamento il legislatore europeo scrive che i rifiuti di imballaggio sono aumentati, in termini assoluti e pro capite, e che il calo del riutilizzo è amplificato dalla crescita dell'asporto e del commercio elettronico (considerando 114). Per questo il PPWR ha regole scritte apposta per gli «imballaggi per il commercio elettronico», cioè quelli usati per consegnare i prodotti a chi compra online (art. 3).
Il PPWR affronta questo problema con misure specifiche per il settore ecommerce:
- Spazio vuoto nel pacco al massimo del 50%, contro il cosiddetto "over-packaging" (art. 24)
- Obblighi di riciclabilità per tutti gli imballaggi (art. 6)
- Peso e volume degli imballaggi ridotti al minimo necessario (art. 10)
- Un'etichetta armonizzata sui materiali, obbligatoria anche per gli imballaggi dell'ecommerce (art. 12)
Magazzino in Campania, spedizioni in tutta Italia
Timeline di implementazione: cosa succede e quando
Gli obblighi del PPWR non scattano tutti insieme. L'implementazione è progressiva, con scadenze diverse per diversi obblighi. Alcune valgono dalla data fissata oppure alcuni anni dopo gli atti con cui la Commissione definisce i dettagli tecnici, se questi arrivano più tardi: qui sotto indichiamo la data fissata, che è la prima possibile.
2025-2026: entrata in vigore e applicazione
- 22 gennaio 2025: il regolamento (UE) 2025/40 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE
- 11 febbraio 2025: entra in vigore
- 12 agosto 2026: si applica, e la direttiva 94/62/CE è abrogata, con alcune disposizioni transitorie (art. 70). Da questa data chi fabbrica l'imballaggio deve indicare su di esso, o con un codice QR, il proprio nome o marchio e un indirizzo postale (art. 15)
2027-2029: sanzioni, regole tecniche ed etichette
- 12 febbraio 2027: termine entro cui ogni Stato membro fissa le sanzioni (art. 68)
- 1° gennaio 2028: termine per la Commissione per adottare i criteri di progettazione per il riciclaggio e le classi di riciclabilità A, B e C (art. 6)
- 12 febbraio 2028: chi riempie gli imballaggi per la vendita deve ridurre lo spazio vuoto al minimo necessario, protezione del prodotto compresa (art. 24)
- 12 agosto 2028: etichetta armonizzata sui materiali, o 24 mesi dopo gli atti di esecuzione che la definiscono, se più tardi (art. 12)
2030 e oltre: gli obblighi principali
- 1° gennaio 2030: imballaggi riciclabili almeno in classe C (art. 6), spazio vuoto al massimo del 50% negli imballaggi per l'ecommerce (art. 24), peso e volume ridotti al minimo necessario (art. 10), quote minime di plastica riciclata (art. 7) e divieto di alcuni formati monouso, come la plastica che raggruppa più prodotti nei negozi o i flaconcini monouso degli hotel (art. 25 e allegato V)
- 2030: ogni Stato membro riduce i rifiuti di imballaggio pro capite del 5% rispetto al 2018 (art. 43)
- 2035: riduzione del 10% dei rifiuti di imballaggio pro capite; dal 1° gennaio 2035 gli imballaggi devono essere anche riciclati su scala (art. 6)
- 1° gennaio 2038: ammessi solo imballaggi in classe A o B (art. 6)
- 2040: riduzione del 15% dei rifiuti di imballaggio pro capite e quote più alte di plastica riciclata (art. 7 e 43)
Target di contenuto riciclato per la plastica
| Tipo di imballaggio | Entro 2030 | Entro 2040 |
|---|---|---|
| Imballaggi sensibili al contatto in PET (per esempio per alimenti, cosmetici, farmaci), escluse le bottiglie per bevande | 30% | 50% |
| Imballaggi sensibili al contatto in altre plastiche, escluse le bottiglie per bevande | 10% | 25% |
| Bottiglie di plastica monouso per bevande | 30% | 65% |
| Altri imballaggi in plastica | 35% | 65% |
Le quote valgono per le parti in plastica di ogni imballaggio e si calcolano come media per impianto di produzione e per anno. Restano fuori, fra gli altri, gli imballaggi in plastica compostabile e le parti in plastica che pesano meno del 5% dell'imballaggio (art. 7). Il primo termine è il 1° gennaio 2030, o tre anni dopo l'atto di esecuzione sul metodo di calcolo, se più tardi.
Impatto sugli ecommerce: cosa cambia concretamente
La regola del vuoto eccessivo
Una delle disposizioni più rilevanti per l'ecommerce è il limite allo spazio vuoto negli imballaggi di spedizione (art. 24). Il PPWR stabilisce che:
- Dal 1° gennaio 2030, o tre anni dopo gli atti di esecuzione sul metodo di calcolo se più tardi, chi riempie imballaggi per l'ecommerce deve fare in modo che lo spazio vuoto non superi il 50% del volume del pacco
- Lo spazio vuoto è la differenza fra il volume del pacco e quello delle confezioni di vendita che contiene, e lo spazio occupato dal riempitivo (ritagli di carta, cuscini d'aria, pluriball, trucioli di polistirolo e simili) conta come vuoto
- Chi spedisce il prodotto direttamente nella sua confezione di vendita, senza una scatola esterna, è esonerato da questo limite, ma la confezione deve rispettare le regole sulla riduzione al minimo (art. 10)
- Il metodo di calcolo lo fissa la Commissione con atti di esecuzione, tenendo conto dei prodotti facilmente danneggiabili, di quelli di forma irregolare, dei liquidi e dello spazio per l'etichetta di spedizione
Nella pratica, dal 2030 spedire un prodotto piccolo in una scatola grande riempita di carta o aria non sarà più ammesso. Il merchant (o il suo partner logistico) deve selezionare il formato di imballaggio corretto per ogni ordine. Per i prodotti fragili la protezione resta la priorità: come imballarli bene, con le misure indicate dalle guide dei corrieri, lo spiega la guida su come imballare un pacco fragile.
Obblighi di etichettatura
Le informazioni da mettere sugli imballaggi arrivano in tre tempi:
- Dal 12 agosto 2026: chi fabbrica l'imballaggio, o lo fa fabbricare con il proprio nome o marchio, indica sull'imballaggio o con un codice QR il proprio nome o marchio e un indirizzo postale, più un tipo, un lotto o un numero di serie che lo identifichi; se non c'è modo, in un documento che accompagna il prodotto (art. 15)
- Dal 12 agosto 2028 al più presto: un'etichetta armonizzata UE, fatta di pittogrammi, con i materiali che compongono l'imballaggio, per aiutare il consumatore nella raccolta differenziata (art. 12). Gli imballaggi per il trasporto ne sono esclusi, ma quelli per l'ecommerce no
- In Italia, già oggi: l'etichettatura ambientale del Testo unico ambientale, obbligatoria dal 1° gennaio 2023, con la natura dei materiali e le informazioni ai consumatori sulla destinazione finale dell'imballaggio (art. 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Per i merchant ecommerce, questo si traduce nell'obbligo di utilizzare scatole, buste e materiali di riempimento che riportino queste informazioni. I fornitori di packaging stanno aggiornando i propri prodotti, ma la responsabilità della conformità è del fabbricante: chi produce l'imballaggio, oppure chi lo fa produrre con il proprio nome o marchio, come una scatola stampata con il logo del negozio. Se sei una microimpresa e il tuo fornitore si trova nell'Unione, per questi obblighi il fabbricante è il fornitore (art. 15).
Restrizioni sui materiali
Il PPWR introduce restrizioni progressive che toccano anche i materiali:
- Polistirolo espanso (EPS) e altri riempitivi: non sono fra i formati vietati dall'allegato V, ma dal 2030 contano come spazio vuoto nel calcolo del 50% (art. 24)
- Plastica non riciclabile: dal 2030 gli imballaggi che non raggiungono almeno la classe C di riciclabilità non potranno essere immessi sul mercato, dal 2038 servirà almeno la classe B (art. 6)
- Imballaggi multimateriale: i criteri di progettazione per il riciclaggio tengono conto della possibilità di separare i materiali per il riciclo (art. 6)
Obblighi EPR (Extended Producer Responsibility)
Il PPWR rafforza il principio di responsabilità estesa del produttore. Chi il regolamento chiama «produttore» risponde della gestione a fine vita degli imballaggi che mette a disposizione per la prima volta in uno Stato membro, comprese le scatole delle spedizioni ecommerce (art. 45). Questo si traduce in:
- In Italia, la partecipazione al CONAI (Consorzio nazionale imballaggi), che il Testo unico ambientale chiede a produttori e utilizzatori di imballaggi, salvo sistemi alternativi (art. 221 del D.Lgs. 152/2006)
- L'iscrizione al registro dei produttori previsto dal regolamento in ogni Stato membro in cui si mettono a disposizione imballaggi per la prima volta, con i dati da comunicare ogni anno entro il 1° giugno (art. 44)
- Se vendi direttamente ai consumatori di un altro Stato membro, lì il produttore sei tu, e devi nominare in quel Paese un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore (art. 3 e art. 45)
Come adeguarsi: guida pratica per merchant
Step 1: Audit del packaging attuale
Prima di tutto, analizza il tuo packaging attuale:
- Quanti formati di scatole utilizzi?
- Qual è il rapporto medio tra prodotto e imballaggio?
- Che materiali usi (cartone, plastica, polistirolo, carta)?
- I tuoi materiali di imballaggio riportano la composizione?
- Il tuo fornitore di packaging garantisce la conformità PPWR?
Step 2: Ottimizzazione delle dimensioni
L'azione più impattante è ridurre il vuoto nelle spedizioni:
- Adotta un sistema multi-formato, con dimensioni di scatola scelte sulle misure dei prodotti che spedisci più spesso
- Utilizza buste imbottite per prodotti che non richiedono scatola rigida
- Implementa un sistema di "right-sizing" che seleziona l'imballaggio corretto per ogni ordine
- Elimina il materiale di riempimento non necessario
Questa ottimizzazione ha un doppio vantaggio: riduce i costi di spedizione (meno volume = meno peso volumetrico) e avvicina alla compliance PPWR.
Step 3: Transizione ai materiali conformi
Pianifica la transizione verso materiali che soddisfino i requisiti PPWR:
- Cartone ondulato, anche certificato FSC: ampiamente disponibile; la classe di riciclabilità di ogni imballaggio si potrà verificare con i criteri UE previsti entro il 1° gennaio 2028
- Carta kraft per riempimento: sostituto del polistirolo, ma dal 2030 conta anch'essa come spazio vuoto
- Buste in carta: alternativa alle buste in plastica per prodotti non fragili
- Nastro adesivo in carta: sostituto del nastro in plastica
- Inserto in cartoncino: sostituto delle protezioni in plastica
Step 4: Aggiornamento dell'etichettatura
Assicurati che tutti i tuoi materiali di imballaggio riportino le informazioni richieste, oggi l'etichettatura ambientale italiana e dal 2028 al più presto l'etichetta UE:
- Contatta il fornitore di packaging per verificare la conformità
- Se usi packaging personalizzato, aggiorna il design per includere le diciture obbligatorie
- Se il tuo 3PL fornisce il packaging, verifica che sia conforme
Step 5: Documentazione e reporting
Prepara la documentazione necessaria:
- Registro dei materiali di imballaggio utilizzati con quantitativi annui
- Posizione verso il CONAI verificata (adesione ed eventuali dichiarazioni)
- Specifiche tecniche dei materiali (schede di riciclabilità)
I costi della transizione
La conformità al PPWR ha un costo, che dipende dai tuoi volumi e dai tuoi materiali e si contiene se la pianifichi per tempo. Non abbiamo trovato dati affidabili sui costi medi, quindi la tabella indica le voci e non le cifre: per i numeri servono i preventivi dei tuoi fornitori.
| Azione | Cosa comporta | Cosa può far risparmiare |
|---|---|---|
| Audit packaging | Tempo interno o una consulenza, una tantum | La base per ottimizzare |
| Right-sizing (multi-formato) | Più formati di scatola da gestire | Spedizioni meno care, quando il corriere fattura il peso volumetrico |
| Transizione a materiali conformi | Prezzi da chiedere ai fornitori | Imballaggi da non sostituire in fretta nel 2030 |
| Aggiornamento etichettatura | Grafiche da rifare, una tantum | Etichette in regola con le scadenze |
| Consulenza CONAI ed EPR | Un costo ricorrente, se ti affidi a un consulente | Dichiarazioni corrette |
Il right-sizing, in particolare, può ripagarsi da solo: quando il corriere calcola la tariffa sul peso volumetrico, un pacco più piccolo costa meno da spedire.
Come può aiutarti Tissquad
Tissquad gestisce la logistica dei negozi online dal suo magazzino in Campania, nell'area di Napoli. Riceve la merce, prepara gli ordini, li spedisce con più corrieri e gestisce contrassegno e resi. Gli obblighi principali del PPWR sugli imballaggi partono dal 2030, e intanto conviene decidere per iscritto con chi prepara i tuoi ordini formati, materiali e chi fa cosa, come spieghiamo nelle domande frequenti. Per parlarne scrivici dalla pagina contatti, oppure guarda come funziona il nostro fulfillment.
Domande frequenti
Il PPWR si applica anche ai piccoli ecommerce?
Sì. Il regolamento si applica a tutti gli imballaggi (art. 2), e il limite del 50% di spazio vuoto non prevede eccezioni per le piccole imprese. Per le microimprese ci sono alcuni alleggerimenti: per esempio, se fai fabbricare imballaggi con il tuo nome o marchio da un fornitore che si trova nell'Unione, per gli obblighi del fabbricante il fabbricante è il fornitore (art. 15).
Quali sono le sanzioni per la non conformità?
Le sanzioni per le violazioni del PPWR le stabilisce ogni Stato membro, entro il 12 febbraio 2027 (art. 68). In Italia oggi valgono quelle del Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006, art. 261): per esempio 5.000 € per produttori e utilizzatori che non rispettano l'obbligo di raccolta tramite il CONAI o un sistema alternativo, e da 5.000 € a 25.000 € per chi immette sul mercato imballaggi senza l'etichettatura ambientale. Questo articolo non è una consulenza legale.
Posso continuare a usare packaging in plastica?
Sì, ma con restrizioni crescenti. La plastica degli imballaggi deve essere riciclabile (dal 2030, o 24 mesi dopo i criteri UE se più tardi) e contenere una percentuale minima di materiale riciclato (dal 2030, o tre anni dopo il metodo di calcolo se più tardi). Le plastiche non riciclabili saranno progressivamente eliminate. La transizione verso materiali alternativi (carta, cartone) è consigliabile già oggi.
Il mio 3PL è responsabile della conformità del packaging?
Dipende dall'obbligo. Chi fabbrica l'imballaggio, o lo fa fabbricare con il proprio nome o marchio, risponde della sua conformità (art. 15). Chi riempie l'imballaggio per l'ecommerce risponde dello spazio vuoto, dal 2030 (art. 24). Il fornitore di servizi di logistica deve evitare che stoccaggio, imballaggio e spedizione compromettano la conformità degli imballaggi che tratta (art. 20). È fondamentale mettere per iscritto chi fa cosa, anche per la documentazione EPR.
Come impatta il PPWR sui costi di spedizione?
A breve termine il PPWR può aumentare il costo di alcuni materiali di imballaggio. A medio termine, il limite allo spazio vuoto spinge verso pacchi più piccoli, e quando il corriere calcola la tariffa sul peso volumetrico un pacco più piccolo costa meno. L'effetto netto dipende da quanto vuoto c'è oggi nei tuoi pacchi: conviene misurarlo con l'audit del primo step.
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